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Da venerdì 20 marzo 2020 a sabato 20 marzo 2021

La legge sul libro

La legge sul libro

 

E' in vigore dal 25 marzo 2020

 

sconto massimo del 5% e rigorosi limiti alle promozioni.

“Un provvedimento fondamentale per la sopravvivenza delle librerie medio-piccole”

 

 

L’articolo 8 della legge, come è noto, prevede una sostanziale rimodulazione della vigente disciplina nazionale in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri, che riassumiamo di seguito. Va precisato che le queste norme non riguardano il settore dei libri scolastici.

– La vendita dei libri ai clienti finali, da chiunque sia eseguita e con qualsiasi modalità, è permessa con uno sconto non superiore al 5% del prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore

– Tale limite di sconto è elevato tuttavia al 15% per i soli volumi adottati dalle Istituzioni scolastiche come libri di testo, salvo restando che entrambe dette soglie massime di sconto dovranno reputarsi estese anche alle operazioni di vendita dei libri effettuate “per corrispondenza” o tramite piattaforme digitali “via web”

– Viceversa, i medesimi limiti di sconto sopra richiamati, rispettivamente del 5% in linea generale e del 15% per i soli libri di testo adottati nelle scuole, non troveranno applicazione nei casi di vendita di libri alle biblioteche, purché detti volumi risultino essere destinati all’uso esclusivo di tali istituzioni restandone esclusa l’ipotesi di rivendita

– Inoltre, è facoltà delle case editrici offrire sul prezzo di vendita dei propri libri, per un solo mese all’anno escluso dicembre e per ogni marchio editoriale, uno sconto superiore ai limiti previsti dalla stessa legge ma comunque non oltre il 20% del medesimo prezzo di copertina, apposto su ogni esemplare o su apposito allegato a cura dell’editore

– Tale offerta è consentita in particolare nei soli mesi dell’anno che il MIBAC stabilirà con apposito Decreto, da adottare in sede di prima attuazione entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, L’offerta editoriale medesima non potrà riguardare titoli pubblicati nel semestre antecedente rispetto al mese in cui si svolga la promozione

– È tuttavia facoltà dei venditori al dettaglio non aderire a tali campagne promozionali indette dagli editori, fermo restando in ogni caso il diritto degli stessi dettaglianti di essere comunque informati ed aggiornati per l’eventuale partecipazione in condizioni di pari opportunità.

– È altresì facoltà dei punti vendita, un’unica volta l’anno e durante uno dei mesi individuati nell’ambito del predetto calendario da approvare con apposito Decreto del MIBAC, offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15%.... (continua a leggere)

 

 

 

Fonte CONFESERCENTI Torino e provincia